In una situazione di separazione o divorzio conflittuale, in cui i genitori non riescono a mettersi d’accordo sull’affido dei figli, sulla loro domiciliazione o sul diritto di visita, il Giudice può disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), cioè incaricare un professionista di accertare quale sia il benessere dei minori in oggetto.
Il Consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha il compito di valutare le capacità genitoriali, il contesto di vita (abitazioni degli ex-coniugi, rete sociale), la relazione tra i genitori ed i minori ed eventualmente le relazioni dei minori con altre figure di riferimento laddove ce ne fossero (nonni, zii, ecc).
Accanto al CTU, può essere prevista la presenza di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il consulente tecnico di parte (CTP).
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore.
L'art. 201 c.p.c. prevede che
« Il giudice istruttore con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche »
La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti.
Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in un’apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà.
In genere l’indagine del Ctu consiste di una serie di colloqui con i genitori e con le figure significative del contesto allargato, eventualmente nella somministrazione di test, nell’osservazione di momenti di gioco/interazione tra i genitori e i minori e in alcuni casi in visite domiciliari atte a verificare che gli ambienti dove andranno ad essere collocati i minori siano adeguati.
La durata della Ctu mediamente è di tre mesi (90 giorni) ma, a seconda della complessità della situazione, possono essere richieste delle proroghe.
Di norma il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.